- Massimo Dotto
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Le decisioni dei Giudice Sportivo sono spesso avvolte da un alone di mistero e le motivazioni che portano a determinate sanzioni o non sanzioni, sono spesso sconosciute.
Elenco degli argomenti trattati nell'articolo:
La (mis)conoscenza dell’errore tecnico
La situazione di incertezza e disagio che accompagna il comune giudizioall’operato del Giudice Sportivo è facilmente riscontrabile dalle reazioni che si possono cogliere ogni qualvolta viene giudicata una decisione in merito ad una squalifica o ad una sanzione, sia da parte delle persone coinvolte che dagli addetti ai lavori, dirigenti, allenatori, giornalisti e persino arbitri. La situazione è evidentemente derivante da una sostanziale mancanza di conoscenza dell’argomento da parte di chi commenta.
Il tentativo di spiegare certe scelte del Giudice Sportivo, sia agli addetti ai lavori, sia al "grande pubblico", non è mai stato semplice, perché tali argomenti non fanno parte del bagaglio di conoscenza di un arbitro, essendo, questa trattazione, responsabilità demandata agli organi di competenza.
Gli errori tecnici e la ripetizione della gara, le domande da farsi
Oggi mi occuperò di una piccola parte dell’argomento, ovvero degli errori tecnici e della loro valutazione in funzione, ad esempio, della ripetizione della gara.
Personalmente ritengo il compito del Giudice Sportivo complicato sia per le questioni puramente giuridiche, sia per le conseguenze delle proprie scelte che difficilmente riescono a soddisfare le parti in gioco, per quanto corrette e aderenti ai regolamenti vigenti.
In tale ottica provo ad argomentare partendo da domande che girano da sempre nell'ambito calcistico / arbitrale e che sono spesso oggetto di fantasiose teorie fondate su una presunta esperienza, che però molto raramente si basa su fatti concreti o su una statistica ottenuta su un campione significativo di accadimenti.
Le domande sono:
Quali errori possono essere considerati "errori tecnici"?
Quali "errori tecnici" portano alla ripetizione delle gare?
Il discorso è articolato, quindi non sarò breve, ma ritengo che al termine della lettura di questa mia analisi, avrete mezzi sufficienti per poter rispondere ad entrambe le domande.
Cosa deve sapere un arbitro
L'arbitro di Calcio (parliamo di Arbitri Federali) deve conoscereprincipalmente (bene) due regolamenti:
1. il Regolamento del Gioco del Calcio che è prevalentemente traduzione del Regolamento internazionale promulgato dall'IFAB e
2. il Regolamento AIA che regola la struttura gerarchica dell'AIA stessa indicando, tra gli altri punti, obblighi e diritti degli Arbitri.
Gli Arbitri sono tenuti inoltre a conoscere i regolamenti FIGC che regolano, ad esempio, i campionati nelle varie serie, per quanto di loro competenza.
Diversa è la questione del Giudice Sportivo che deve tener conto di altri regolamenti, tra i quali principalmente il Codice di Giustizia Sportiva ( https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-giustizia-sportiva/ ).
Tale Codice, come detto, non viene affrontato nella formazione degli Arbitri di Calcio, i quali quindi non sono né tenuti a sapere entità e motivi delle squalifiche, né tale questione deve essere di loro interesse o responsabilità in quanto decisione finale. Quindi prendersela con gli Arbitri per le decisioni del Giudice Sportivo è generalmente da stolti. Per inciso è da stolti pure prendersela con il Giudice Sportivo, che applica le leggi vigenti, infatti solitamente egli considera elementi di cui noi non abbiamo conoscenza, talvolta nemmeno vagamente e per ciò è necessario rendersi conto di quanto il mestiere di Giudice Sportivo sia complicato.
Per quanto riguarda gli Arbitri, l'unica cosa che viene chiesta a loro per il Giudice Sportivo è riportare nel rapporto di gara che essi compilano alle fine della partita, nel modo più dettagliato possibile ed aderente alla realtà dei fatti, tutte le informazioni necessarie per giudicare sulla regolarità della gara stessa e decidere in merito alle eventuali squalifiche o provvedimenti a carico dei tesserati.
Gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva
Per poter informarsi sull’argomento “errori tecnici e ripetizione delle gare” in particolare si devono tener presente tre articoli del Codice di Giustizia Sportiva, che vi invito a leggere, anche solo per cultura personale:
Art. 17 Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
Art. 29 Giudici sportivi nazionali e territoriali
Art. 35 Mezzi di prova e formalità procedurali
Gli articoli, reperibili al link poco sopra riportato, sono piuttosto articolati e cercano di coprire tutte le possibili evenienze, restringendo però il campo di azione del Giudice Sportivo solo ad alcune fattispecie, e soprattutto a determinate condizioni.
Riassumo quindi i tre articoli per capire cosa potrebbe o non potrebbe essere accolto di un eventuale ricorso portato da una squadra, sempre che venga presentato nei tempi e nei modi corretti.
La “prova TV”
Possiamo innanzitutto dire, per sfatare qualche mito, che qualora una squadra volesse portare a proprio favore delle immagini riprese durante la gara, se le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall'arbitro, le immagini non possono essere utilizzate per dimostrare un errore tecnico, salvo alcune rare eccezioni. Le immagini infatti possono essere prodotte solo per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti. Oppure le immagini possono essere utilizzate per dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso un fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro.
Per condotta gravemente antisportiva si intende la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore, la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario, la realizzazione di una rete o impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.
Per le gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, “la prova TV” può essere utilizzata limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema.
Le valutazioni tecniche che non sono errori tecnici
Come si è potuto intuire quindi, se le circostanze riferite nell'eventuale reclamo di una squadra concernono valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, il Giudice Sportivo non considera ammissibile il reclamo stesso. Sono quindi esclusi dalla valutazione del Giudice Sportivo tutte le decisioni dell'arbitro che siano attribuibili, ad esempio, alla soggettività permessa dal Regolamento del Gioco del Calcio. Capisco a questo punto uno dei problemi di fondo: il dualismo tra “errore tecnico” considerato nell’ottica della giustizia sportiva e “errore tecnico” considerato nell’ottica dell’arbitraggio di una gara (per intenderci: quanto rientra nell’aspetto tecnico, che fa parte degli aspetti valutativi per un arbitro). Cerchiamo quindi di fare più chiarezza.
Cos’è l’errore tecnico
Ma cos'è allora questo mal conosciuto errore tecnico? Sicuramente non è un errore di valutazione dell'arbitro, perché non è oggettivo. L'errore tecnico invece accade quando la regola viene palesemente applicata in modo errato o quando le decisioni sono antitetiche rispetto alla lettera del Regolamento.
I casi possono essere molteplici:
e così via...
Quindi gli errori tecnici avvengono quando viene applicato qualcosa espressamente vietato dal Regolamento o non viene applicato qualcosa che è espressamente reso obbligatorio dal Regolamento, e ciò corrisponde necessariamente ad evidenza oggettiva.
L’errore tecnico che porta alla decisione del Giudice Sportivo
Ma tutti gli errori tecnici riscontrabili oggettivamente secondo le modalità riportate nel Codice di Giustizia Sportiva portano ad una decisione del Giudice Sportivo per quanto riguarda, ad esempio, la ripetizione della gara? No, solamente quelli che hanno una influenza sostanziale sul regolare svolgimento della gara, ovvero sul titolo sportivo della gara stessa e/o ne influenzano il risultato. Non solo, per fare un ulteriore esempio, se l'errore tecnico è a sfavore della squadra che alla fine ha vinto l'incontro, tale errore in linea di massima non porterà al cambiamento del risultato conseguito sul campo per evitare di penalizzare due volte la squadra coinvolta.
L’errore ammesso dall’arbitro
Come si evince dagli articoli del Codice, gli errori devono essere menzionati, direttamente o indirettamente sul rapporto di gara o su un supplemento dello stesso. Ad esempio se menziono due ammonizioni per un calciatore ma non ne menziono l’espulsione, questo è un esempio di evidenza indiretta di errore tecnico, sarà cura del Giudice Sportivo chiamare l’arbitro e chiarire la questione per verificare che sia effettivamente un errore e non un refuso. L’errore tecnico può essere evidenziato inoltre dai rapporti degli Assistenti Arbitrali, del Quarto Ufficiale e dei preposti organi federali presenti con i loro commissari.
Quindi gli errori che riguardano decisioni tecniche da parte dell'arbitro, per quanto evidenti e clamorosi (fallo di rigore fischiato con contatto un metro fuori dall'area di rigore; espulsione per un fallo chiaramente negligente; rete convalidata con fuorigioco di due metri; ecc..) non saranno mai annoverati tra gli errori tecnici propriamente detti. Infatti il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, non giudica su fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare che sono di esclusiva competenza dell'arbitro.
Conclusione
Come abbiamo visto quindi il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro nelle valutazioni di competenza, ma si limita a prendere atto dell'errore tecnico e valuta se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. La decisione dipende dalla gravità dell’influenza stessa, che spesso è proporzionale ai minuti di gioco influenzati da tale errore.
Capisco che non sia facile anche per gli addetti ai lavori districarsi in un ambito giuridico che lambisce quello arbitrale e che spesso è disconosciuto od ignorato e, perciò, crea tensioni e malumori, ma la conoscenza dell’argomento ha il naturale fine di aumentare il rispettoverso quanti siano coinvolti a vari livelli nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito sportivo.
E non solo nell’ambito sportivo...
Massimo Dotto
Informatico e Osservatore Arbitrale di calcio a 11 a livelli nazionali fino al 2014, per passione da molti anni si dedica al difficile compito di diffondere la conoscenza sul Regolamento del Calcio, in particolare su Facebook. Il Gruppo di cui è co-admin riunisce migliaia di appassionati fornendo materiale unico ed utile per l'analisi delle più disparate casistiche arbitrali ed il mondo dell'arbitraggio.
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